Art. 2

In vigore dal 16 ott 1940
Gli onorari e i diritti accessori stabiliti dalla tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e sue successive modificazioni, per gli atti che ai sensi del precedente articolo vengono attribuiti alla competenza esclusiva dei notai, sono ridotti nella misura seguente: 1° a due terzi per gli atti indicati nei numeri 3° e 6°; 2° a metà per gli atti indicati nel numero 4°; 3° a un ottavo per gli atti indicati nel numero 5° e per quelli delle Cooperative edilizie e dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra compresi nel numero 7°; 4° ad un quarto per tutti gli altri atti. Per le autenticazioni e per le copie degli atti indicati nel numero 2° del precedente articolo spetta al notaio l'onorario fisso come per gli atti di valore indeterminabile, ridotto sempre ad un quarto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GRANDI - MUTI - TERUZZI - DI REVEL - SERENA - TASSINARI - HOST VENTURI - RICCI - PAVOLINI. Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1940-XVIII Atti del Governo, registro 425, foglio 97. - MANCINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-06-03;1344#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Revoca di autorizzazione ad esercitare funzioni notarili concesse a persone diverse dai notai. — Testo vigente | Portale Normativo