Art. 1 Modificazione del rango gia' assegnato nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche ai Consiglieri ed al Procuratore generale della Corte dei conti, ai Consiglieri ed ai Sostituti procuratori generali di Corte d'appello, ed ai Vice procuratori generali e Primi referendari della Corte dei conti. — Testo vigente | Portale Normativo