Art. 1

In vigore dal 29 giu 1940
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduta la domanda con la quale il podestà di Trieste chiede, in esecuzione della propria deliberazione n. 2 del 5 gennaio del corrente anno, l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione «Zaule» in «Aquilinia»; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Trieste in adunanza 7 febbraio c. a.; Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Trieste è autorizzato a modificare la denominazione della frazione «Zaule» in «Aquilinia». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1940-XVIII Atti del Governo, registro 422, foglio 45. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-04-15;558#art-1

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Art. 1 Autorizzazione al comune di Trieste a modificare la denominazione della frazione «Zaule» in «Aquilinia». — Testo vigente | Portale Normativo