Art. 1

In vigore dal 21 mag 1940
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775; Visto il R. decreto 18 ottobre 1934-XII, n. 2174, che ha approvato l'elenco dei Comuni del Regno per i cui territori la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione; Visto il successivo R. decreto 27 ottobre 1937-XV, n. 2160, che ha dichiarato soggetto a tutela anche il territorio dell'isola di Capri in provincia di Napoli; Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti a tutela anche i territori dei seguenti Comuni: Provincia di Apuania: comune di Apuania; Provincia di Firenze: comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Montemurlo, Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa; Provincia di Grosseto: comuni di Follonica, Gavorrano, Grosseto e Massa Marittima; Provincia di Livorno: comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Livorno, Rosignano Marittimo; Provincia di Lucca: comuni di Altopascio, Camaiore, Capannori, Forte dei Marmi, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pietrasanta, Porcari, Seravezza, Viareggio; Provincia di Pisa: comune di Vecchiano; Provincia di Pistoia: comuni di Buggiano, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano; Provincia di Foggia: comuni di San Ferdinando, Trinitapoli e Margherita di Savoia; Provincia di Catania: comuni di Aci Buonaccorsi, Bronte, Caltagirone, Grammichele, Militello in Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Palagonia, Piedimonte Etneo, Randazzo, Scordia; Provincia di Trapani: comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo e Partanna; Provincia di Messina: comuni di Barcellona, Castroreale, Falcone, Furnari, Milazzo Monforte, S. Giorgio, Oliveri, San Pier Niceto, Torregrotta; Provincia di Ragusa: comuni di Modica, Pozzallo e Scicli; Provincia di Siracusa: comuni di Carlentini, Francofonte, Lentini e Melilli; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo: Ai sensi dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee nei territori dei Comuni indicati nelle premesse del presente decreto sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 febbraio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - SERENA - TASSINARI Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1940-XVIII Atti del Governo, registro 421, foglio 4. - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-22;311#art-1

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Art. 1 Approvazione dell'elenco suppletivo dei Comuni soggetti alla tutela per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee. — Testo vigente | Portale Normativo