Testo unicoTitolo I

Art. 3

Art. 1 R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2480; articolo unico R. decreto 17 giugno 1923, n. 1502; art. 1 R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 178; art. 1 R. decreto 26 settembre 1935, n. 1979

In vigore dal 9 set 1982
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 MAGGIO 1975, N. 327

Note all'articolo

  • La L. 25 agosto 1982, n. 604, ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Il contingente del personale di cui agli articoli 3 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successiva modificazione, e 12 della legge 3 marzo 1971, n. 153, da collocare fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e' elevato da 50 a 100 unita'".

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-12;740#art-tu-3

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