Art. 1
In vigore dal 29 giu 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la domanda 10 gennaio 1939-XVIII, con la quale i podestà, di Tribiano e di Mediglia chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 23 e 30 dicembre precedente, che il confine fra i detti Comuni sia rettificato in conformità, di progetto planimetrico redatto addì 20 dicembre 1938-XVII dal geometra Attilio Melzi e vistato dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Milano;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Milano in adunanza del 22 novembre 1939-XVIII;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 23 gennaio 1940-XVIII si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 32, comma secondo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il confine fra i comuni di Mediglia e di Tribiano è rettificato in conformità del progetto planimetrico surriferito, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, foglio 47. - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-08;557#art-1