Art. 112
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-01-26;10#art-r-112
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-01-26;10#art-r-112
L'articolo 112 faceva parte del regolamento di esecuzione per l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata istituita nel 1940. A seguito dell'intervento del legislatore, l'intero provvedimento è stato formalmente abrogato. Di conseguenza, il testo dell'articolo non è più in vigore e non produce più effetti giuridici.
La disposizione indicava in origine le norme di esecuzione relative all'imposta generale sull'entrata, ma non è più applicabile in quanto l'intero provvedimento è stato abrogato.
Attualmente non si applica a nessun soggetto, trattandosi di una norma appartenente a un provvedimento integralmente abrogato.
Un contribuente o un operatore economico che effettua verifiche sugli obblighi storici relativi all'imposta generale sull'entrata constata che le disposizioni dell'articolo 112 non devono più essere applicate. Eventuali adempimenti ivi previsti non sono più richiesti a seguito dell'abrogazione della disciplina.
La legge 7 aprile 2025, n. 56 (con l'articolo 1, comma 1) ha abrogato integralmente l'intero provvedimento regolamentare, determinando la cessazione dell'efficacia dell'articolo 112.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.