RegolamentoTitolo XXXII

Art. 112

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-01-26;10#art-r-112

In sintesi

L'articolo 112 faceva parte del regolamento di esecuzione per l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata istituita nel 1940. A seguito dell'intervento del legislatore, l'intero provvedimento è stato formalmente abrogato. Di conseguenza, il testo dell'articolo non è più in vigore e non produce più effetti giuridici.

Perché esiste questa norma

La disposizione indicava in origine le norme di esecuzione relative all'imposta generale sull'entrata, ma non è più applicabile in quanto l'intero provvedimento è stato abrogato.

A chi si applica

Attualmente non si applica a nessun soggetto, trattandosi di una norma appartenente a un provvedimento integralmente abrogato.

Esempio pratico

Un contribuente o un operatore economico che effettua verifiche sugli obblighi storici relativi all'imposta generale sull'entrata constata che le disposizioni dell'articolo 112 non devono più essere applicate. Eventuali adempimenti ivi previsti non sono più richiesti a seguito dell'abrogazione della disciplina.

Cosa è cambiato

La legge 7 aprile 2025, n. 56 (con l'articolo 1, comma 1) ha abrogato integralmente l'intero provvedimento regolamentare, determinando la cessazione dell'efficacia dell'articolo 112.

Domande frequenti

L'articolo 112 è attualmente in vigore?No, l'articolo non è più in vigore poiché l'intero provvedimento di cui faceva parte è stato formalmente abrogato dalla legge 7 aprile 2025, n. 56.
Quale legge ha disposto l'abrogazione della norma?L'abrogazione dell'intero provvedimento è stata disposta dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2025, n. 56.
A quale materia faceva originariamente riferimento il regolamento?Il regolamento conteneva le norme per l'esecuzione del regio decreto-legge istitutivo dell'imposta generale sull'entrata.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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