Art. 1

In vigore dal 14 mar 1940
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduta la domanda con la quale il podestà del comune di Arezzo chiede, in esecuzione della deliberazione n. 311 del 17 luglio 1939-XVII, del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione di detto Comune, l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Bastardo in « San Giuliano di Arezzo »; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Arezzo in adunanza 11 agosto 1939-XVII; Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Arezzo è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Bastardo in « San Giuliano di Arezzo ». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1940-XVIII Atti del Governo, registro 418, foglio 102. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-01-19;69#art-1

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Art. 1 Autorizzazione al comune di Arezzo a modificare la denominazione della frazione Bastardo in « San Giuliano di Arezzo ». — Testo vigente | Portale Normativo