Art. 1
In vigore dal 5 mar 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la domanda con la quale il podestà di Ferrera Cenisio, in provincia di Torino, chiede, in esecuzione della propria deliberazione n. 6 del 25 marzo 1939-XVII, ed in dipendenza anche del trasferimento della sede municipale dalla frazione Ferrera Cenisio in quella di Moncenisio, avvenuto in attuazione del Nostro decreto 9 settembre 1937-XV, n. 1709, l'autorizzazione a modificare la denominazione di quel comune in « Moncenisio »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Torino in adunanza 9 giugno 1939-XVII;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Ferrera Cenisio, in provincia di Torino, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Moncenisio ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 gennaio 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, foglio 73. - Mancini
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-01-09;37#art-1