Art. 1
In vigore dal 11 feb 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la domanda in data 24 ottobre 1939-XVII, con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Piova chiede, in esecuzione nella deliberazione podestarile 2 agosto 1936-XIV, n. 11, l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune stesso in «Piovà Massaia»;
Veduto il parere favorevole espresso dall'Elettorato della provincia di Asti, in adunanza 3 settembre 1936-XIV;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Piovà, in provincia di Asti, è autorizzato a modificare la propria denominazione in «Piovà Massaia».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 417, foglio 101. - MANCINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-27;2075#art-1