Art. 1

In vigore dal 11 feb 1940
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduta la domanda in data 24 ottobre 1939-XVII, con la quale il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Piova chiede, in esecuzione nella deliberazione podestarile 2 agosto 1936-XIV, n. 11, l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune stesso in «Piovà Massaia»; Veduto il parere favorevole espresso dall'Elettorato della provincia di Asti, in adunanza 3 settembre 1936-XIV; Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Piovà, in provincia di Asti, è autorizzato a modificare la propria denominazione in «Piovà Massaia». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1940-XVIII Atti del Governo, registro 417, foglio 101. - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-27;2075#art-1

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Art. 1 Autorizzazione al comune di Piova', in provincia di Asti, a modificare — Testo vigente | Portale Normativo