Art. 1
In vigore dal 24 dic 1939
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925-III, n. 1173;
Visto il Nostro decreto 13 marzo 1930-VIII, n. 326, con cui l'abitato di Raffadali, in provincia di Agrigento, venne incluso limitatamente al rione «Pecorai», nella tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);
Ritenuto che, a causa di nuovi movimenti franosi, la minaccia si è estesa ai fabbricati posti nei rioni Barca, Stazzone, Orologio e Fallea;
Visto il voto 25 luglio 1939-XVII, n. 3061, del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A norma dell', sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925-III, n. 1173 i rioni Barca, Stazzone, Orologio e Fallea, del comune di Raffadali, in provincia di Agrigento, sono inclusi nella tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
COBOLLI-GIGLI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, foglio 22. - MANCINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-20;1765#art-1