Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-12;1772#art-1

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Art. 1 Servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito presso Comandi o Enti approntati per speciali esigenze, valido per l'avanzamento e pel trasferimento nel servizio o nel Corpo di stato maggiore. — Testo vigente | Portale Normativo