Art. 1
In vigore dal 15 dic 1939
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la domanda con la quale i podestà di Santo Stino di Livenza e di Cessalto chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 6 maggio e 1° ottobre 1938-XVI, che il confine fra i due comuni sia rettificato in conformità di progetto planimetrico vistato dagli ingegneri capi degli uffici del Genio civile di Venezia e di Treviso rispettivamente in data 10 e 28 luglio 1939-XVII;
Veduti i pareri favorevoli espressi dai Rettorati provinciali di Treviso e di Venezia nelle rispettive adunanze dei 13 dicembre 1938-XVII ed 11 marzo 1939-XVII;
Udito il Consiglio di Stato - Sezione prima il cui parere in data 12 settembre 1939-XVII si intende nel presente decreto riportato;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il confine fra i comuni di Santo Stino di Livenza (Venezia) e di Cessalto (Treviso) è rettificato in conformità del surriferito progetto planimetrico, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, foglio 87. - MANCINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-10-12;1727#art-1