Art. 3

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-08-31;1675#art-3

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Art. 3 Autorizzazione ai Governi dell'Africa Orientale Italiana a dare in concessione a banche, istituti, ditte ed enti, il recapito «in loco» delle loro corrispondenze epistolari. — Testo vigente | Portale Normativo