Art. 1

In vigore dal 9 nov 1939
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 26 luglio 1939-XVII, n. 1645; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: A norma dell', sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati quello di Sermugnano, frazione del comune di Castiglione in Teverina in provincia di Viterbo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1939-XVII VITTORIO EMANUELE COBOLLI-GIGLI Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1939-XVII Atti del Governo, registro 414, foglio 93. - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-08-31;1564#art-1

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Art. 1 Aggiunta dell'abitato di Sermugnano, frazione del comune di Castiglione in Teverina (Viterbo) a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo