Art. 1

In vigore dal 13 ott 1939
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173; Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 26 aprile 1939-XVII, n. 857; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: A norma dell', sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Castilenti, in provincia di Teramo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosti 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Cobolli-Gigli Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1939-XVII Atti del Governo, registro 413, foglio 111. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-08-24;1392#art-1

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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Castilenti, in provincia di Teramo, tra — Testo vigente | Portale Normativo