Art. 1

In vigore dal 22 nov 1939
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Premesso che la vedova del capitano aviatore Ernesto Beltramo, caduto nell'Africa Orientale Italiana, signora Alina Ferrari, e la famiglia Beltramo, - al fine di onorare la memoria del loro congiunto - hanno espressamente devoluto, per la creazione di una fondazione a beneficio di orfani di caduti in servizio per l'aeronautica, portante il nome del compianto ufficiale, la somma di L. 26.800 (lire ventiseimilaottocento), raccolta con la efficace cooperazione della R.U.N.A., sezione di Torino, e convertita in titoli del debito pubblico, consolidato 5%, per il valore nominale di L. 26.800 con l'annua rendita di L. 1340; Ritenuto che scopo della fondazione sia quello di beneficare orfani di caduti in servizio per l'aeronautica, che per la loro giovane età non possono essere accolti negli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo: . È riconosciuta come persona giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'aeronautica la «Fondazione capitano Ernesto Beltramo» con patrimonio, costituito da certificati nominativi del debito pubblico, rendita consolidato 5% del valore nominale di L. 26.800, intestati al Ministero dell'aeronautica, con l'annotazione che l'annua rendita di L. 1340 dovrà destinarsi a favore di un orfano o di una orfana di un caduto in servizio per l'aeronautica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-08-11;1619#art-1

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