Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-08-04;1297#art-4

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Art. 4 Norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 780, e del R. decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 203, concernenti provvedimenti per favorire l'incremento della produzione dei minerali di piombo e di zinco. — Testo vigente | Portale Normativo