Art. 1
In vigore dal 8 set 1939
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. decreto del 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);
Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con R. decreto 12 giugno 1902, n. 226;
Visto il R. decreto 28 novembre 1938-XVII, n. 1941, col quale furono apportate modificazioni ai diritti metrici;
Ritenuta l'opportunità di consentire la fabbricazione di misure di acciaio a nastro da metri cinquanta, destinate ad uso di commercio;
Considerato che tali misure possono ammettersi a verificazione soltanto in base all'art. 6 del regolamento sopracitato;
Sentito il parere del Comitato centrale metrico;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Sono ammesse a verificazione prima e periodica misure di acciaio a nastro, da metri cinquanta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-07-22;1182#art-1