Art. 1

In vigore dal 8 set 1939
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. decreto del 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª); Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con R. decreto 12 giugno 1902, n. 226; Visto il R. decreto 28 novembre 1938-XVII, n. 1941, col quale furono apportate modificazioni ai diritti metrici; Ritenuta l'opportunità di consentire la fabbricazione di misure di acciaio a nastro da metri cinquanta, destinate ad uso di commercio; Considerato che tali misure possono ammettersi a verificazione soltanto in base all'art. 6 del regolamento sopracitato; Sentito il parere del Comitato centrale metrico; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . Sono ammesse a verificazione prima e periodica misure di acciaio a nastro, da metri cinquanta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-07-22;1182#art-1

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Art. 1 Ammissione a verificazione prima e periodica di misure di acciaio a nastro, da metri cinquanta. — Testo vigente | Portale Normativo