Capo III

Art. 107

Abrogato
In vigore dal 30 mar 2001
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-07-09;1238#art-107

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