Art. 1
In vigore dal 20 set 1939
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Ritenuto che l'abitato di Balvano, in provincia di Potenza, venne incluso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;
Ritenuto che in seguito a recenti movimenti franosi minaccianti il lato nord-nord-ovest del detto abitato, di cui alla planimetria in data 12 febbraio 1939-XVII si è riconosciuta l'opportunità di non eseguire in tale località opere di rafforzamento, ma di trasferire detta zona dell'abitato in altra sede;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 25 marzo 1939-XVII, n. 622;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È autorizzato, limitatamente alla zona dell'abitato di Balvano segnata in giallo nell'unita planimetria, in data 12 febbraio 1939-XVII, vistata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, il trasferimento in nuova sede, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (tabella E) in sostituzione del consolidamento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti nel Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Cobolli-Gigli
Visto, il Guardasigilli: Grandi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, foglio 6. - Mancini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-16;1258#art-1