Art. 1 Revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi e attribuzione delle relative categorie alle Federazioni nazionali fasciste degli industriali del vetro e degli industriali del cemento, calce, gesso e manufatti in cemento; modificazione della denominazione di queste due ultime Federazioni e approvazione di alcune modifiche ai rispettivi statuti. — Testo vigente | Portale Normativo