Capo XVI

Art. 58

Abrogato
In vigore dal 1 gen 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-58

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Art. 58 Attuazione della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno. — Testo vigente | Portale Normativo