Capo I

Art. 1

In vigore dal 1 gen 1994
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduto l' della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745: Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636; Veduto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Veduta la deliberazione in data 15 dicembre 1938-XVII del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri anzidetto; Abbiamo decretato e decretiamo: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279#art-1

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