Art. 1
In vigore dal 7 gen 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 762:
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, è istituito in Procida un Regio istituto tecnico inferiore isolato. Esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Procida, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416. foglio 84. - MANCINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-22;1874#art-1