Art. 1

In vigore dal 7 gen 1940
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889; Veduto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175; Veduta la legge 28 dicembre 1931, n. 1771; Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383; Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 955; Veduto il R. decreto 20 giugno 1935, n. 1070; Veduto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 762: Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, è istituito in Procida un Regio istituto tecnico inferiore isolato. Esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale. È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Procida, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1939-XVIII Atti del Governo, registro 416. foglio 84. - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-22;1874#art-1

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Art. 1 Istituzione in Procida di un Regio istituto tecnico inferiore isolato e approvazione dello statuto dell'Istituto stesso. — Testo vigente | Portale Normativo