Art. 62
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-24;640#art-62
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L'articolo in esame non contiene più una disciplina attiva. Il testo segnala unicamente che il provvedimento è stato integralmente abrogato. Di conseguenza, la norma non detta più regole applicabili.
La disposizione indicata risulta formalmente abrogata e non più operante nell'ordinamento.
A nessun soggetto, trattandosi di una disposizione abrogata.
Un cittadino o un operatore del diritto che consulta questo articolo riscontra che non è più applicabile per effetto della sua abrogazione.
La Legge 7 aprile 2025, n. 56 (articolo 1, comma 1) ha disposto l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.