Capo V

Art. 62

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-24;640#art-62

In sintesi

L'articolo in esame non contiene più una disciplina attiva. Il testo segnala unicamente che il provvedimento è stato integralmente abrogato. Di conseguenza, la norma non detta più regole applicabili.

Perché esiste questa norma

La disposizione indicata risulta formalmente abrogata e non più operante nell'ordinamento.

A chi si applica

A nessun soggetto, trattandosi di una disposizione abrogata.

Esempio pratico

Un cittadino o un operatore del diritto che consulta questo articolo riscontra che non è più applicabile per effetto della sua abrogazione.

Cosa è cambiato

La Legge 7 aprile 2025, n. 56 (articolo 1, comma 1) ha disposto l'abrogazione dell'intero provvedimento.

Domande frequenti

L'articolo 62 è attualmente in vigore?No, l'articolo risulta formalmente abrogato.
Quale atto ha disposto l'abrogazione della norma?L'abrogazione è stata disposta dalla Legge 7 aprile 2025, n. 56.
La norma prevede ancora regole da seguire?No, essendo stata abrogata non impone più precetti o discipline attive.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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