Art. 1

In vigore dal 21 lug 1939
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Ritenuta l'opportunità di restituire in forma italiana le denominazioni dei comuni di Leoni e di Mathi, in provincia di Torino; Vedute le deliberazioni 10 febbraio 1937-XV, n. 8, del podestà di Mathi e 14 detto mese, n. 187, del podestà di Leyni; Sentito il Rettorato della provincia di Torino in adunanza del 31 marzo 1937-XV; Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Le denominazioni dei comuni di Leyni e di Mathi, in provincia di Torino, sono rispettivamente modificate in «Leini» e «Mati». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 aprile 1939-XVII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: SOLMI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1939-XVII Atti del Governo, registro 410, foglio 43. - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-12;925#art-1

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Art. 1 Riduzione in forma italiana delle denominazioni dei comuni di Leyni e di Mathi, in provincia di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo