Art. 1
In vigore dal 21 lug 1939
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta l'opportunità di restituire in forma italiana le denominazioni dei comuni di Leoni e di Mathi, in provincia di Torino;
Vedute le deliberazioni 10 febbraio 1937-XV, n. 8, del podestà di Mathi e 14 detto mese, n. 187, del podestà di Leyni;
Sentito il Rettorato della provincia di Torino in adunanza del 31 marzo 1937-XV;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Le denominazioni dei comuni di Leyni e di Mathi, in provincia di Torino, sono rispettivamente modificate in «Leini» e «Mati».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 aprile 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, foglio 43. - MANCINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-12;925#art-1