Art. 1
In vigore dal 21 mag 1939
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611;
Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito nella legge 12 gennaio 1934-XII, n. 90, contenente provvidenze intese a coordinare le attività delle Accademie, degli Istituti o Associazioni di scienze, di lettere o di arti, sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato per adeguare i fini di detti Istituti di cultura alle esigenze politiche e culturali del Regime;
Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Le Accademie e gli Istituti di cultura scientifica, letteraria od artistica, sottoposti a tutela o vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale, nonché le Fondazioni dipendenti, possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato in tutti i giudizi attivi e passivi davanti all'Autorità giudiziaria, ai Collegi arbitrali ed alle Giurisdizioni amministrative e speciali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - BOTTAI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1039-XVII
Atti del Governo, registro 409, foglio 16. - MANCINI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-03-27;654#art-1