Art. 1

In vigore dal 30 mag 1939
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Visto il R. decreto 1° maggio 1932, n. 524, che approva la Convenzione di Londra del 5 luglio 1930 relativa alla linea di massimo carico delle navi mercantili; Visto l'art. 20, comma 1° della Convenzione che conferisce ai Governi contraenti la facoltà di apportare alla Convenzione stessa quei perfezionamenti che fossero ritenuti utili o necessari; Ritenuto che una modifica dell'allegato II (a) alla predetta Convenzione ha ottenuto il consenso di tutti i Governi firmatari e che conseguentemente la Convenzione stessa viene modificata in conformità; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le comunicazioni e per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'allegato II (a) (limiti delle zone e delle aree stagionali) alla Convenzione di Londra del 5 luglio 1930 relativa alla linea di massimo carico delle navi mercantili, è completato nei testi inglese e francese, mediante l'aggiunta, dopo l'espressione «South of latitude 11° Souh» e rispettivamente «au Sud du parallele da latitude 11° Sud», delle seguenti parole: Testo inglese: Mackay to be considered as being on the boundary of the «Seasonal Tropical and Summer zones». Testo francese: «Mackay est considerè comme etant sur la ligne de demarcation de la «zone tropicale periodique» et la zone d'etè». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 marzo 1939-XVII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - CIANO - BENNI - SOLMI Visto, il Guardasigilli: SOLMI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1939-XVII Atti del Governo, registro 409, foglio 42. - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-03-20;690#art-1

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Art. 1 Modificazione dell'allegato II (6) (a) alla Convenzione di Londra del 5 luglio 1930-VIII concernente la linea di massimo carico delle navi mercantili. — Testo vigente | Portale Normativo