Art. 1
In vigore dal 25 mag 1939
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A norma dell' sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cerda in provincia di Palermo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 marzo 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
COBOLLI-GIGLI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, foglio 20. - MANCINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-03-16;666#art-1