Art. 1

In vigore dal 16 ago 1939
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889; Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491; Vieto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2024, concernente la trasformazione della Regia scuola industriale di Chieti in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale; Visto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070; Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, col quale viene istituito in Chieti un Regio istituto tecnico industriale a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . A decorrere dalla data della sua istituzione il Regio istituto tecnico industriale di Chieti è riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo fondamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale. Al predetto Istituto viene annessa la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale derivante dalla trasformazione della Regia scuola industriale di Chieti di cui al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2024, e la Regia scuola secondaria di avviamento professionale annessa alla medesima Regia scuola tecnica a norma dell' dello statuto approvato col citato R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2024.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-03-09;1051#art-1

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