Art. 1
In vigore dal 4 apr 1939
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vedute le domande 2 ed 8 febbraio 1937-XV, con le quali i podestà di Iglesias e di Fluminimaggiore hanno concordemente chiesto, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 3 ed 8 luglio 1935-XIII, che il confine fra i detti comuni venga determinato in conformità di apposito progetto planimetrico redatto dall'Ufficio tecnico comunale di Iglesias e vistato dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Cagliari;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Cagliari in adunanza del 26 aprile 1938-XVI;
Udito il Consiglio di Stato - sezione prima - il cui parere, in data 10 gennaio 1939-XVII, si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 32, comma primo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il confine fra i comuni di Iglesias e di Fluminimaggiore è determinato in conformità del surriferito progetto planimetrico, redatto dall'Ufficio tecnico comunale di Iglesias e vistato dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Cagliari, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, foglio 51. - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-01-30;475#art-1