Art. 1

In vigore dal 20 ago 1939
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037; Udito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Il Ministro proponente è autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato da parte del comune di Monte di Capodistria della particella ed. 231, 2° corpo tavolare della P. T. 451 di Costabona, della estensione di mq. 880, sulla quale è stato costruito l'edificio scolastico in frazione Puzzole, giusta contratto 17 maggio 1938-XVI, stipulato in forma pubblica amministrativa presso il comune di Monte di Capodistria, che si approva e si rende esecutorio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1939-XVII Atti del Governo, registro 412, foglio 11. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-01-05;1083#art-1

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Art. 1 Autorizzazione ad accettare la donazione fatta allo Stato da parte — Testo vigente | Portale Normativo