Art. 1

In vigore dal 4 mar 1939
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduta la domanda 20 maggio 1938-XVI, con la quale i podestà di Castelmadama e di Sambuci chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 14 e 16 ottobre 1937-XV, che il confine tra i detti Comuni sia determinato in conformità di apposito progetto planimetrico redatto dall'Ufficio tecnico catastale di Roma e vistato dall'ingegnere capo di quell'Ufficio del genio civile; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Roma in adunanza del 31 gennaio 1938-XVI; Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere, in data 15 novembre 1938-XVII, s'intende nel presente decreto riportato; Veduti gli articoli 32, comma primo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il confine fra i comuni di Castelmadama e di Sambuci determinato in conformità del richiamato progetto planimetrico redatto dall'Ufficio tecnico catastale di Roma e vistato dall'ingegnere capo di quell'Ufficio del genio civile, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 dicembre 1938-XVII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: Solmi Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1939-XVII Atti del Governo, registro 406, foglio 45. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2171#art-1

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Art. 1 Determinazione di confine tra i comuni di Castelmadama e di Sambuci, in provincia di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo