Art. 1

In vigore dal 29 nov 1969
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 settembre 1938, n. 1771; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: A norma dell', sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 novembre 1938-XVII VITTORIO EMANUELE Cobogli-Gigli Visto, il Guardasigilli: Solmi Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1939-XVII Atti del Governo, registro 405, foglio 56. - Mancini.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 31 marzo 1969, n. 769 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dalla data del presente decreto la dichiarazione, di cui al regio decreto 4 novembre 1938, n. 2016, d'ammissione al consolidamento a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, dell'intero abitato del comune di Ventimiglia (Imperia) cessa d'avere validita', restando l'ammissione stessa limitata alla zona in destra del fiume Roia".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-11-04;2016#art-1

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Art. 1 Aggiunta dell'abitato di Ventimiglia, in provincia di Imperia, a quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo