Art. 1
In vigore dal 22 dic 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vedute le domande con le quali i podestà di Crosara, di Vallonara e di Marostica chiedono l'aggregazione dei due primi comuni al terzo;
Vedute le deliberazioni 13 novembre 1937-XVI del podestà di Crosara, 11 febbraio precedente del podestà di Vallonara, e 12 febbraio e 15 novembre 1937-XVI del podestà di Marostica con le quali vengono fissate le condizioni di detta aggregazione;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Vicenza in adunanze 21 agosto 1937-XV, 19 febbraio 1938-XVI e 10 giugno successivo;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 27 settembre 1938-XVI si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 30, comma secondo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di erogare e di Vallonara sono aggregati a quello di Marostica, alle condizioni indicate nelle surrichiamate deliberazioni podestarili.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1938-XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, foglio 10. - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-10-25;1819#art-1