Art. 1

In vigore dal 20 dic 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduta la domanda in data 30 settembre 1938-XVI, con la quale il podestà di Montemarciano chiede, in esecuzione di propria deliberazione 17 gennaio precedente, l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Casebruciate di quel Comune in «Marina di Montemarciano»; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Ancona in adunanza del 5 aprile 1938-XVI; Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Montemarciano è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Casebruclate in «Marina di Montemarciano». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1938-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: Solmi Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1938-XVII Atti del Governo, registro 403, foglio 110. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-10-25;1806#art-1

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