Art. 1
In vigore dal 20 dic 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la domanda in data 30 settembre 1938-XVI, con la quale il podestà di Montemarciano chiede, in esecuzione di propria deliberazione 17 gennaio precedente, l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Casebruciate di quel Comune in «Marina di Montemarciano»;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Ancona in adunanza del 5 aprile 1938-XVI;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Montemarciano è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Casebruclate in «Marina di Montemarciano».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1938-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, foglio 110. - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-10-25;1806#art-1