Art. 1

In vigore dal 20 dic 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduta la domanda con la quale i podestà di Cesena e di Gambettola chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 20 settembre e 12 ottobre 1937-XV, che il confine fra i detti Comuni sia rettificato in conformità di progetto planimetrico vistato addì 5 luglio 1938-XVI, dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Forlì; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Forlì in adunanza del 18 febbraio 1938-XVI; Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 13 settembre 1938-XVI si intende nel presente decreto riportato; Veduti gli articoli 32, comma secondo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il confine fra i comuni di Cesena e di Gambettola è rettificato in conformità del progetto planimetrico vistato addì 5 luglio 1938-XVI dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Forlì, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1938-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: Solmi Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1938-XVII Atti del Governo, registro 403, foglio 109. - Mancini
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-10-19;1804#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Rettifica di confine fra i comuni di Cesena e di Gambettola, in provincia di Forli'. — Testo vigente | Portale Normativo