Art. 2

In vigore dal 15 nov 1938
Le disposizioni del R. decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054, e quelle del presente decreto sono applicabili agli infortuni verificatisi dal 1° aprile 1937-XV. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Benni - Solmi - Di Revel - Lantini Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1938 - Anno XVI Atti del Governo, registro 402, foglio 142. - Mancini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-07;1655#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo