Art. 2
In vigore dal 15 nov 1938
Le disposizioni del R. decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054, e quelle del presente decreto sono applicabili agli infortuni verificatisi dal 1° aprile 1937-XV.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Benni - Solmi - Di Revel - Lantini
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 142. - Mancini.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-07;1655#art-2