Norme di procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle predeCapo X

Art. 65

Norme integrative

In vigore dal 3 set 1941
In quanto non provvedono queste norme, per la procedura per i giudizi davanti al Tribunale delle prede si osservano le norme del Codice di procedura civile, con speciale riguardo a quelle relative ai giudizi davanti ai Tribunali civili. Nei giudizi davanti al Tribunale delle prede non si applicano le disposizioni relative alla perenzione di istanza. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia Il DUCE Primo Ministro Segretario di Stato Mussolini

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-05;1823#art-ndp-65

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