Art. 1

In vigore dal 7 ott 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduta la domanda 22 ottobre 1937-XV, con la quale il podestà di Pescara, in esecuzione della propria deliberazione n. 809, in data 6 detto mese, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Caprara di Pescara in «Caprara d'Abruzzo»; Veduto il parere favorevole manifestato dal commissario prefettizio per la temporanea amministrazione della provincia di Pescara, con deliberazione n. 966 del 10 novembre 1937-XVI; Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale o provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, num. 383; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Pescara è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Caprara di Pescara in «Caprara d'Abruzzo». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1938-XVI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1938 - Anno XVI Atti del Governo, registro 401, foglio 111. - MANCINI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-08-17;1451#art-1

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Art. 1 Autorizzazione al comune di Pescara a modificare la denominazione della frazione Caprara di Pescara in «Caprara d'Abruzzo». — Testo vigente | Portale Normativo