Art. 1
In vigore dal 7 ott 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la domanda 22 ottobre 1937-XV, con la quale il podestà di Pescara, in esecuzione della propria deliberazione n. 809, in data 6 detto mese, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Caprara di Pescara in «Caprara d'Abruzzo»;
Veduto il parere favorevole manifestato dal commissario prefettizio per la temporanea amministrazione della provincia di Pescara, con deliberazione n. 966 del 10 novembre 1937-XVI;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale o provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, num. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Pescara è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Caprara di Pescara in «Caprara d'Abruzzo».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1938-XVI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 111. - MANCINI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-08-17;1451#art-1