Art. 1
In vigore dal 14 set 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la domanda con la quale il podestà del comune di Porto Civitanova e il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Civitanova Marche chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni nn. 623 e 1426, in data 12 maggio 1938-XVI, che i Comuni stessi siano riuniti in unico comune con denominazione Civitanova Marche e sede municipale a Porto Civitanova;
Veduto il parere favorevole a tale riunione, espresso dal Rettorato della provincia di Macerata in adunanza del 23 maggio 1938-XVI con deliberazione n. 38;
Sentito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, espresso in adunanza del 12 luglio 1938-XVI, si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 30 e 33 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di Porto Civitanova e di Civitanova Marche sono riuniti in unico comune con denominazione Civitanova Marche e sede municipale a Porto Civitanova.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1938-XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 114. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-27;1299#art-1