Art. 2

In vigore dal 20 nov 1938
Per il mantenimento della Facoltà di giurisprudenza sarà stipulata apposita convenzione tra la Regia università di Trieste e gli Enti locali sovventori. La convenzione sarà approvata, e, occorrendo, modificata con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze. Con lo stesso decreto Reale sarà determinato il ruolo organico dei posti di professore assegnati alla nuova Facoltà e saranno stabilite le norme necessarie per il funzionamento della Facoltà medesima, ferma, tuttavia, restando, per quanto riguarda la determinazione dell'ordinamento didattico, l'applicazione delle modalità stabilite dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. I provvedimenti indicati nei commi precedenti e le modificazioni allo statuto dell'Università avranno effetto dall'anno accademico 1938-39-XVII. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1938 - Anno XVII VITTORIO EMANUELE Bottai - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla corte dei conti, addì 31 ottobre 1938 - Anno XVII Atti del Governo, registro 402, foglio 154. - Mancini.
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Art. 2 Istituzione della Facolta' dl giurisprudenza presso la Regia universita' di Trieste. — Testo vigente | Portale Normativo