Art. 1

In vigore dal 17 set 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: A norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Peruzza, borgata della frazione Ridotti del comune di Balsorano in provincia di Aquila. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di Osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE COBOLLI-GIGLI Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1938 - Anno XVI Atti del Governo, registro 400, foglio 129. - MANCINI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1309#art-1

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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Peruzza, borgata della frazione Ridotti del comune di Balsorano (Aquila), tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo