Art. 1
In vigore dal 26 lug 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'aeronautica e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede ed il Regno d'Italia, il 28 aprile 1938, concernente i servizi di polizia mortuaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1055#art-1