Art. 1

In vigore dal 26 lug 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'aeronautica e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede ed il Regno d'Italia, il 28 aprile 1938, concernente i servizi di polizia mortuaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1055#art-1

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