Art. 13

Abrogato
In vigore dal 9 ott 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-03;1562#art-13

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Art. 13 Norme per l'applicazione del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 882, che aggiorna le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate. — Testo vigente | Portale Normativo