Art. 1
In vigore dal 9 lug 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la deliberazione 20 febbraio 1937-XV, n. 3, con la quale il podestà di Campovico, in provincia di Sondrio, fa voti perché quel Comune venga aggregato al contermine comune di Morbegno;
Veduti i pareri favorevoli espressi dal podestà di Morbegno con deliberazione 20 maggio 1937-XV, n. 51/2862, e dal Rettorato provinciale di Sondrio in adunanza 23 settembre successivo;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, in data 19 aprile 1938-XVI, s'intende riportato nel presente decreto;
Veduto l'art. 30, primo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1931-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Campovico, in provincia di Sondrio, è aggregato a quello di Morbegno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 120. - Mancini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-05-17;805#art-1