Regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno
Art. 48
In vigore dal 12 mar 1949
Per i concorsi banditi fino al 31 dicembre 1950, qualora il numero dei concorrenti sia rilevante, le Commissioni esaminatrici previste dal precedente potranno essere ampliate fino a raggiungere il numero di non oltre nove membri, con la nomina di altre persone aventi qualifiche comprese tra quelle previste per la normale composizione delle Commissioni medesime.
Ciascuna Commissione, ampliata nel modo indicato nel precedente comma, dovrà essere composta, in modo che i membri, aventi una stessa qualifica o uno stesso gruppo di qualifiche, non siano più del doppio di quelli anteriormente previsti.
Il presidente della Commissione, sentiti i commissari, può suddividere la Commissione in Sottocommissioni incaricate della revisione dei lavori scritti, ciascuna delle quali deve essere composta di non meno di tre membri.
Una di esse è assistita dal segretario della Commissione; per le altre, esercita le funzioni di segretario un impiegato amministrativo di gruppo A, di grado non inferiore al 9°, addetto al Ministero.
Una Sottocommissione è presieduta dal presidente;
Le altre rispettivamente dal componente più elevato in grado.
I temi relativi ad una materia o ad un gruppo di materie devono essere tutti esaminati collegiamente dalla stessa Sottocommissione.
Per le prove orali, le Commissioni saranno composte nei modi previsti dal precedente .
A tal fine, per ciascuna qualifica, o gruppo di qualifiche, i più elevati in grado o, a parità di grado, i più anziani assumeranno la qualità di membri effettivi, mentre gli altri interverranno in qualità di supplenti in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive qualifiche o gruppi di qualifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-04;417#art-rpi-48