Art. 1
In vigore dal 28 giu 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1929, n. 1364, che dà facoltà al Governo di coordinare in testo unico le disposizioni delle leggi vigenti per i Depositi franchi;
Vista la legge 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2ª) successivamente modificata;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'unito testo unico di leggi sui Depositi franchi, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel - Solmi -
Lantini
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 60. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-17;726#art-1