Art. 1
In vigore dal 7 apr 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vedute le domande 3 dicembre 1937-XVI, con le quali i podestà di Valle Superiore Mosso e di Mosso S. Maria, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 9 febbraio 1935-XIII, invocano l'aggregazione del primo dei detti Comuni al secondo;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Vercelli in adunanze del 6 aprile 1935-XIII e 13 ottobre 1937-XV;
Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere, in data 25 gennaio 1938-XVI, s'intende nel presente decreto integralmente riportato;
Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Valle Superiore Mosso, in provincia di Vercelli, è aggregato a quello di Mosso Santa Maria.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1938-Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 100. - Mancini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-10;178#art-1